giovane medico incinta

Maternità e specializzazione: come funziona

Una guida sui diritti degli specializzandi che presto saranno anche genitori. Leggi cosa prevede la legge in materia di maternità e specializzazione durante l'intero periodo che va dalla gravidanza alla genitorialità.
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Indice

Questo articolo è dedicato a tutti i futuri genitori che stanno affrontando il percorso della specializzazione in Medicina. Che tu stia per diventare mamma o papà, è importante conoscere i tuoi diritti e le tutele previste durante questo periodo così delicato.

A seguire, troverai informazioni utili su come funzionano la paternità e la maternità durante la specializzazione. Ti ricordiamo però di fare sempre riferimento al D.Lgs. 151/2001, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Inoltre, consulta anche il regolamento della tua scuola di specializzazione, che può variare da un ateneo all’altro.

Gravidanza in specializzazione: cosa fare e cosa no

Secondo quanto previsto dal contratto di specializzazione medica per la maternità, la specializzanda in gravidanza deve innanzitutto comunicare il proprio stato al Direttore della Scuola di Specializzazione. Una volta informato, il Direttore è tenuto ad assegnarle attività che non espongano a rischi per la salute né lei né il nascituro, garantendo comunque la continuità del percorso formativo.

Non può esserle imposta l’astensione anticipata dal servizio per gravidanza a rischio semplicemente perché non è possibile ricollocarla.

Al contrario, se non è possibile individuare attività sicure, ci si può rivolgere alla Direzione Provinciale del Lavoro, che, sulla base della documentazione medica, può autorizzare l’interruzione anticipata della formazione rispetto al consueto periodo di congedo obbligatorio.

Attività consentite:

  • turni nei fine settimana

Attività non consentite:

  • turni notturni
  • turni di 12 ore

Assenze in gravidanza

Le assenze durante la gravidanza, nei primi sette mesi, non rientrano tra quelle per motivi personali (le cosiddette ferie). Successivamente, ricadono nell’ambito della maternità, anche in caso di flessibilità.

Ma come funzionano esattamente le assenze? Se hai bisogno di assentarti, ad esempio per effettuare i controlli prenatali, e l’assenza non supera i 40 giorni continuativi, non sei tenuta a recuperare il periodo perso. Inoltre, queste assenze non comportano né la sospensione né la riduzione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione.

Lo stesso principio si applica anche al futuro padre, che può richiedere di assentarsi per i controlli prenatali senza conseguenze economiche o formative.

Congedo di maternità: come funziona

Il congedo di maternità è un aspetto cruciale. La normativa prevede l’obbligo di sospendere la borsa di studio per un totale di 5 mesi: 2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto.

Se il parto avviene dopo la data presunta, il periodo tra la data presunta e quella effettiva viene comunque coperto dall’astensione obbligatoria.
Invece, in caso di parto prematuro, la specializzanda ha diritto di beneficiare dei giorni che intercorrono la data prevista e quella effettiva.

In presenza di un ricovero del neonato, è possibile richiedere la sospensione del congedo di maternità perché l’assenza è considerata aggiuntiva, e usufruire del congedo, in tutto o in parte, a partire dalla data di dimissione del bambino.

È inoltre possibile modificare la formula standard 2+3 mesi, ricorrendo al principio di flessibilità, che approfondiamo nel paragrafo successivo.

Queste modalità sono valide per tutte le Scuole di Specializzazione, anche se possono esserci differenze procedurali tra un Ateneo e l’altro.

Infine, è importante ricordare che l’intero periodo di congedo dovrà essere recuperato. Solo dopo aver completato il recupero, sarà possibile accedere sia all’esame di passaggio all’annualità successiva, sia all’esame finale di specializzazione.

Cosa prevede il principio di flessibilità

Per accedere al principio di flessibilità nel congedo di maternità, è necessario ottenere il nulla osta dal ginecologo curante. In ogni caso, il rientro in formazione non è consentito prima del completamento dei 5 mesi obbligatori di astensione, indipendentemente dalla modalità scelta.

Ma cosa consente, nello specifico, il congedo flessibile?

La specializzanda può richiedere di astenersi dalla formazione secondo due opzioni alternative alla formula standard (2 mesi prima + 3 dopo):

  • 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo
  • 5 mesi consecutivi dopo la data presunta del parto

Il periodo di flessibilità può essere successivamente ridotto, su richiesta della specializzanda o in presenza di particolari condizioni non previste inizialmente.

È importante sottolineare che, se si usufruisce della flessibilità, le assenze dopo il 7° mese vengono considerate come giorni di maternità e vanno a scalare le 12 mensilità di trattamento economico previste durante la maternità. In altre parole, superato il settimo mese, il periodo di maternità inizia obbligatoriamente.

Maternità anticipata

La specializzanda ha sempre diritto alla maternità anticipata nei seguenti casi:

  • quando la gravidanza è a rischio, come attestato da apposita certificazione medica;
  • quando la specializzanda è assegnata a mansioni considerate a rischio e non è possibile un cambio di attività compatibile con la gravidanza.

Anche se il contratto di formazione specialistica prevede che gli obiettivi formativi possano essere raggiunti attraverso attività alternative, come la ricerca bibliografica o altre attività senza contatto con il pubblico e senza esposizione a rischi fisici, chimici o biologici significativi, in assenza di una reale possibilità di ricollocamento, la maternità anticipata deve comunque essere concessa.

Prolungamento del congedo di maternità

Al termine dei cinque mesi di congedo obbligatorio, la specializzanda può chiedere di usufruire del congedo parentale. Tuttavia, è importante sapere che il congedo parentale non è coperto dalla borsa di specializzazione, e quindi non prevede alcun trattamento economico.

Se si superano i 12 mesi di sospensione ma si è in gravidanza, è possibile accedere a un trattamento assistenziale alternativo per cinque mesi obbligatori, non coperti o coperti solo parzialmente, erogato non dall’università, ma dall’ENPAM. L’indennità ENPAM è pari all’80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato nei due anni precedenti. In assenza di redditi dichiarati, è previsto l’indennizzo minimo pari a 6 mila euro.

Maternità in specializzazione: stipendio

Come funziona la borsa di specializzazione durante la maternità? Durante i periodi di sospensione della formazione, ovvero tutte le assenze superiori ai 40 giorni e per un massimo di 12 mesi oltre la durata legale del corso, la specializzanda ha diritto solamente alla quota fissa del trattamento economico.

Nel momento in cui si procede con il recupero delle attività formative sospese, viene invece erogato l’intero trattamento economico, comprensivo sia della quota fissa che di quella variabile.

È importante tenere presente che, nel calcolo dei 12 mesi complessivi, vengono conteggiate tutte le assenze superiori ai 40 giorni, anche se non legate alla maternità.

Infine, si consiglia sempre di verificare l’eventuale disponibilità di sussidi integrativi, come i bonus per la natalità o altre misure a sostegno della genitorialità, previste da altri enti.

Per maggiori informazioni sullo stipendio, leggi il nostro approfondimento su quanto guadagnano gli specializzandi.

Genitorialità e specializzazione

Nel primo anno di vita del bambino, anche in caso di adozione o affido, ciascun genitore ha diritto a usufruire del congedo parentale.

Come funziona il congedo parentale? Può essere fruito in modo cumulativo oppure contemporaneamente da entrambi i genitori.

La durata massima del congedo parentale è di 10 mesi, che possono diventare 11 come spiegato sotto, intesa come somma tra i periodi fruiti dalla madre e dal padre:

  • la madre ha diritto a un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi;
  • il padre ha diritto anch’egli fino a 6 mesi, ma il limite può salire a 7 mesi se esercita il diritto al congedo per almeno 3 mesi continuativi.

Paternità in specializzazione

Anche lo specializzando padre ha diritto a un periodo di congedo di paternità, pari a 10 giorni lavorativi, non frazionabili in ore. Questo congedo può essere utilizzato anche in modo non continuativo, a partire da due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.

Il congedo è riconosciuto anche:

  • in caso di parto plurimo, con una durata che sale a 20 giorni lavorativi;
  • in caso di decesso del figlio, entro lo stesso arco temporale;
  • durante il congedo di maternità della madre;
  • al padre adottivo o affidatario, con le stesse modalità previste per il padre biologico.

Turni dopo la nascita

Nei 12 mesi successivi al parto, la specializzanda non può essere assegnata:

  • a turni di 12 ore, così come già previsto durante la gravidanza;
  • a turni notturni.

Inoltre, è possibile presentare richiesta per l’esonero dai turni notturni fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Riposi giornalieri

Dalla ripresa dell’attività formativa fino al compimento del primo anno di vita del bambino, entrambi i genitori hanno diritto ai riposi giornalieri, che non sono cumulabili tra loro.

Questi riposi consistono in una riduzione dell’orario di formazione di 2 ore al giorno per ciascun figlio.

Nel caso in cui l’assenza continuativa superi i 40 giorni, il periodo di riposo dovrà essere recuperato e comporterà il prolungamento del corso di specializzazione.

Malattia dei figli

Anche in caso di adozione o affido, la legge tutela i genitori specializzandi nel caso di malattia dei figli, distinguendo due fasce d’età:

  • fino ai 3 anni di età. Il genitore ha diritto ad assenze illimitate per malattia del figlio. Se l’assenza supera i 40 giorni consecutivi, ha effetto sospensivo sul corso di specializzazione.
  • dai 3 agli 8 anni di età. È possibile assentarsi fino a 5 giorni lavorativi all’anno, non retribuiti.

È importante sapere che queste assenze non rientrano mai tra quelle per motivi personali (come le ferie) e seguono regole specifiche.

Immagine in evidenza realizzata da chatGPT

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